Segnaliamo un'interessante sentenza della Corte di Cassazione in tema di sfratto per morosità.
La Suprema Corte, con la sentenza 13 dicembre 2011 n. 26709, ha stabilito che il locatore non può ottenere lo sfratto per morosità se il conduttore non ha pagato uno solo dei canoni previsti.
In tali casi, secondo la Cassazione, l'inadempimento non può considerarsi così grave da giustificare la risoluzione del contratto. La Corte ha infatti spiegato che, per aversi grave inadempimento tale da legittimare lo scioglimento del contratto di locazione “...la valutazione non può essere settoriale e fatta per compartimenti-stagno”, dovendosi considerare, altresì, la scadenza dei canoni, il loro importo, nonché il comportamento della parte inadempiente. Su detto ultimo punto, in particolare, occorre anche valutare se parte conduttrice sia esente da qualsiasi condotta colposa.
Ne consegue che, ai fini dell'ottenimento dello sfratto per morosità, non è sufficiente il mancato pagamento di uno solo dei canoni previsti. Tale inadempimento, in ragione anche del comportamento tenuto dal conduttore, non è, infatti, da considerare di tale gravità da giustificare la pronuncia di risoluzione del contratto.