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19 gennaio 2012

Non legittima lo sfratto il mancato pagamento di un solo canone

Segnaliamo un'interessante sentenza della Corte di Cassazione in tema di sfratto per morosità.

La Suprema Corte, con la sentenza 13 dicembre 2011 n. 26709, ha stabilito che il locatore non può ottenere lo sfratto per morosità se il conduttore non ha pagato uno solo dei canoni previsti
In tali casi, secondo la Cassazione, l'inadempimento non può considerarsi così grave da giustificare la risoluzione del contratto. La Corte ha infatti spiegato che, per aversi grave inadempimento tale da legittimare lo scioglimento del contratto di locazione “...la valutazione non può essere settoriale e fatta per compartimenti-stagno”, dovendosi considerare, altresì, la scadenza dei canoni, il loro importo, nonché il comportamento della parte inadempiente. Su detto ultimo punto, in particolare, occorre anche valutare se parte conduttrice sia esente da qualsiasi condotta colposa.

Ne consegue che, ai fini dell'ottenimento dello sfratto per morosità, non è sufficiente il mancato pagamento di uno solo dei canoni previsti. Tale inadempimento, in ragione anche del comportamento tenuto dal conduttore, non è, infatti, da considerare di tale gravità da giustificare la pronuncia di risoluzione del contratto. 

Leggi la sentenza integrale

16 gennaio 2012

Rivalutazione danno - Emotrasfusioni - Corte Costituzionale, 9 novembre 2011, n. 293

I soggetti che hanno riportato danni a causa di vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorità sanitaria hanno diritto alla piena rivalutazione dell’assegno sulla base del tasso di inflazione programmato, malgrado la diversa previsione di cui al l’articolo 11, commi 13 e 14, del DL 78/2010 convertito, con modificazioni, dalla legge 122/2010.
La Corte costituzionale ha infatti dichiarato l'illegittimità di tali norme contenute nella manovra economica di maggio 2010 che avevano escluso dallarivalutazione l’indennità integrativa speciale, che costituisce una delle componenti  principali dell’assegno così come previsto dall'art. 2, comma secondo della Legge 25 febbraio 1992, n. 210
Segue il testo dei commi 13 e 13, art. 11 DL 78/2010 dichiarati costituzionalmente illegittimi:
«13. Il comma 2 dell’articolo 2 della legge 25 febbraio 1992, n. 210 e successive modificazioni si interpreta nel senso che la somma corrispondente all’importo dell’indennità integrativa speciale non è rivalutata secondo il tasso di inflazione 14. Fermo restando gli effetti esplicati da sentenze passate in giudicato, per i periodi da esse definiti, a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto cessa l’efficacia di provvedimenti emanati al fine di  rivalutare la somma di cui al comma 13, in forza di un titolo esecutivo. Sono fatti salvi gli effetti prodottisi fino alla data di entrata in vigore del presente decreto». 
La sentenza integrale

Processo lumaca? Va risarcita anche la parte che ha perso la causa



Intervenendo ancora una volta in materia di riparazione del danno per l'eccessiva durata dei processi (articolo 2 Legge 24 marzo 2001, n. 89) la Corte di Cassazione ha ricordato che il diritto all'equa riparazione spetta tutte le parti e non soltanto quella che è risultata vittoriosa. Come spiega la Corte (VI Sez. Civile, sentenza n. 35/2012) la violazione del termine di durata ragionevole del processo fa sorgere il diritto alla riparazione anche alla parte che ha perso la causa.
Non solo: tale diritto prescinde anche dalla consistenza economica e dall'importanza del giudizio. Unica eccezione è quella in cui si dimostri che il soccombente ha promosso una lite temeraria o ha resistito in giudizio al solo scopo "di perseguire proprio il perfezionamento del diritto alla riparazione".
Implicitamente la Corte non fa che richiamare la portata del secondo comma dell'articolo 2 della legge 89 secondo cui il giudice deve considerare la complessità del caso e, in relazione ad essa, il comportamento delle parti. Per il resto, secondo la Corte, risulta del tutto irrilevante, la eventuale consapevolezza, da parte di chi fa la richiesta di equa riparazione, della scarsa probabilità di successo della sua iniziativa giudiziaria.
fonte: noiconsumatori.it

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