Le Sezioni periferiche della Lega Navale sono dotate di autonoma soggettività giuridica; pertanto le problematiche di struttura devono essere riportate alla giurisdizione del Giudice naturale dell’associazionismo privato.
E’ quanto stabilito dal TAR Lecce che, con due significative pronunce del marzo 2011, ha posto in rilievo la natura giuridica delle Sezioni territoriali della Lega Navale Italiana, le quali risultano essere caratterizzate da autonoma soggettività, sotto il profilo organizzativo e patrimoniale, rispetto alla Lega Navale Italiana.
Secondo la 1° Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale di Puglia, infatti, “... il riconoscimento della natura di ente di diritto pubblico non economico della Lega Navale Italiana non può automaticamente trasmettersi anche alle Sezioni periferiche, proprio perché si tratta di enti che trovano riconosciuta, nelle norme di organizzazione, la propria autonoma soggettività giuridica”. Ragion per cui le controversie insorte tra l’Ente ed i propri associati non sono sottoposte alla giurisdizione amministrativa, trattandosi di vicende inerenti a rapporti di tipo privatistico per le quali deve farsi riferimento ai “principi di diritto privato” e alla disciplina prevista dal Codice Civile.
Sulle base di tali argomentazioni, il TAR ha risolto la questione controversa e, in accoglimento dell’eccezione preliminare prontamente sollevata dalla difesa della Sezione gallipolina della Lega Navale, ha dichiarato l’inammissibilità dei ricorsi proposti dal socio escluso innanzi al Giudice Amministrativo. In particolare, il Collegio ha precisato: “Gli atti posti in essere dalle Sezioni territoriali della Lega Navale Italiana non possono essere considerati atti pubblici in alcun modo; pertanto le relative contestazioni devono essere riportate alla giurisdizione del Giudice naturale dell’associazionismo privato, quindi all’Autorità Giudiziaria Ordinaria”
Il Tar, dunque, ha dato ragione alla Sezione della Lega Navale rappresentata in giudizio dall’Avv. Pantaleo Ernesto Bacile (quest’ultimo coadiuvato dalla collega e collaboratrice Avv. Pamela Cataldi), il quale, nei propri scritti difensivi, aveva opportunamente evidenziato la normativa applicabile, poi richiamata in sentenza, che espressamente qualifica le Sezioni distaccate della LNI come “associazioni non riconosciute”, pertanto espressione di autonomia negoziale; deriva da ciò l’assoluto difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo ad occuparsi di vicende che evidentemente attengono alla vita sociale di sezione.
Fonte: Osservatorio Giurisprudenza amministrativa (a cura della Dott. ssa Tina Palermo)
SENTENZA N. 744/2011
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1939 del 2009, proposto da:
Mauro Moretti, rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Gualtiero Marra, con domicilio eletto presso Roberto Gualtiero Marra in Lecce, piazza Mazzini 72;
Mauro Moretti, rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Gualtiero Marra, con domicilio eletto presso Roberto Gualtiero Marra in Lecce, piazza Mazzini 72;
contro
Lega Navale Italiana, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliata per in Lecce, via F. Rubichi 23;
Lega Navale Italiana Sezione di Gallipoli, rappresentata e difesa dall'avv. Pantaleo Ernesto Bacile, con domicilio eletto presso Pantaleo Ernesto Bacile in Lecce, via B. Martello, 19;
Lega Navale Italiana Sezione di Gallipoli, rappresentata e difesa dall'avv. Pantaleo Ernesto Bacile, con domicilio eletto presso Pantaleo Ernesto Bacile in Lecce, via B. Martello, 19;
per l'annullamento
della deliberazione del Collegio dei Probiviri della Lega Navale Italiana - Sezione di Gallipoli del 15 settembre 2009 e della nota prot. 16/09/R del 15 ottobre 2009 del Presidente Lega Navale Italiana - Sezione di Gallipoli.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Lega Navale Italiana e di Lega Navale Italiana Sezione di Gallipoli;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 marzo 2011 il dott. Luigi Viola e uditi altresì, l’Avv. Marra per il ricorrente, l’Avv. dello Stato Pedone per la Lega Navale Italiana e l’Avv. Bacile per la Lega Navale Italiana, Sezione di Gallipoli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con nota 26 febbraio n. 84, la Lega Navale Italiana, Sez. di Gallipoli comunicava ai propri associati (e quindi anche al ricorrente) la disponibilità di alcuni posti-barca da assegnare ed in particolare, di uno di categoria B; il ricorrente presentava domanda nel termine previsto dalla citata nota e risultava assegnatario del posto barca (determinazione 21 maggio 2008 del Consiglio direttivo), in ragione anche della ritenuta tardività dell’analoga richiesta presenta dal socio Luciano Zecca.
Con determinazione 16 luglio 2008, il Consiglio direttivo della Lega Navale Italiana, Sez. di Gallipoli decideva però, in sostanziale accoglimento del ricorso proposto dal già citato socio Luciano Zecca, di <>; avverso la decisione, era proposto ricorso da parte del Moretti che veniva rigettato con la deliberazione 20 novembre 2008 del Consiglio Direttivo.
Gli atti sopra richiamati erano impugnati dal ricorrente, con il ricorso R.G. n. 1907/2008; a seguito della proposizione del ricorso, veniva instaurato dalla Sezione di Gallipoli della Lega Navale Italiana procedimento disciplinare a carico del ricorrente, che si concludeva (delib. 15 settembre 2009 del Collegio dei probiviri, comunicata con la nota 15 ottobre 2009 prot. n. 16/09/R) con la radiazione dello stesso dall’associazione, per aver <>.
Il provvedimento di radiazione era impugnato dal ricorrente per: 1) violazione dell’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e dell’art. 24 della Costituzione, violazione del diritto di difesa, erronea interpretazione ed applicazione degli artt. 3 e ss. e 8 del Regolamento dello Statuto della L.N.I.; 2) violazione dell’art. 8, 4° comma del Regolamento dello Statuto della L.N.I., presupposizione in fatto, arbitrarietà, violazione del principio del giusto procedimento, perplessità dell’azione amministrativa; 3) erronea interpretazione ed applicazione dell’art. 7 dello Statuto e degli artt. 3 e 8 del Regolamento dello Statuto della L.N.I.,, violazione del principio di proporzionalità e gradualità della sanzione disciplinare, erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto.
Si costituivano in giudizio la Lega Navale Italiana e la Lega Navale Italiana Sez. di Gallipoli, controdeducendo sul merito del ricorso e formulando eccezioni preliminari di inammissibilità del ricorso, per difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo.
Alla camera di consiglio del 24 febbraio 2010, la Sezione accoglieva, con l’ordinanza n. 135/2010, l’istanza di tutela cautelare proposta dal ricorrente, così motivando: <>.
All'udienza del 23 marzo 2011 il ricorso passava quindi in decisione.
DIRITTO
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo nei confronti dell’A.G.O.
L’art. 24, 2° e 3° comma dello Statuto della Lega Navale Italiana approvato con d.m. 20 marzo 2003 del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, prevede un sostanziale rinvio, per quello che riguarda l’organizzazione delle strutture periferiche dell’ente, al Regolamento allegato alla Statuto; a su volta, l’art. 24, 4° comma del Regolamento allo Statuto della L.N.I. prevede una disposizione dal seguente tenore: le strutture periferiche dell’ente <>.
La qualificazione in termini di associazioni non riconosciute delle sezioni periferiche della L.N.I. è poi stata sostanzialmente recepita dai commi primo e secondo dell’art. 4 del successivo d.P.R. 12 novembre 2009, n. 205 (regolamento di riordino della Lega navale italiana, entrato in vigore successivamente agli atti impugnati e poi abrogato dall’art. 2269, 1° comma n. 391 del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, nuovo Codice dell’ordinamento militare; le disposizioni in questione sono però state riproposte dall’art. 68 del d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, t.u. delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare), che hanno confermato l’autonoma soggettività, sotto il profilo organizzativo e patrimoniale, delle sezioni e delegazioni periferiche (che hanno un proprio patrimonio e godono di autonomia amministrativa e gestionale entro i limiti delle proprie disponibilità finanziarie) e la necessità di operare un riferimento ai <>, ai fini della risoluzione delle problematiche di struttura delle sezioni periferiche.
Dall’esame della normativa in materia di organizzazione delle sezioni periferiche della L.N.I. prevista dall’art. 24, 4° comma del Regolamento allo Statuto (applicabile alla fattispecie che ci occupa ratione temporis) emerge pertanto, con immediata evidenza come:
1) da un lato, la Sezioni periferiche siano caratterizzate da autonoma soggettività sotto il profilo organizzativo e patrimoniale rispetto alla Lega Navale Italiana e si ricolleghino alla stessa attraverso un sistema di riconoscimento/affiliazione (preceduto da apposita istruttoria, instaurata su istanza di un gruppo promotore di soci o cittadini e non degli organi centrali della Lega: art. 24, 1° comma del Regolamento) che non è per nulla nuovo nel nostro ordinamento (è ampiamento utilizzato, ad esempio, nell’organizzazione sportiva);
2) dall’altro, le Sezioni periferiche siano organizzate secondo modelli privatistici che partono dal minimum costituito dall’associazione non riconosciuta di cui all’art. 36 del codice civile, per arrivare al possibile riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato attraverso il passaggio attraverso l’ordinario iter autorizzativo (e che non avrebbe ovviamente senso, ove si trattasse di enti pubblici partecipanti della stessa natura e soggettività dell’ente pubblico nazionale).
Contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente, il riconoscimento della natura di ente di diritto pubblico non economico della Lega Navale Italiana operato dalla parte IV della Tabella allegata alla l. 20 marzo 1975, n. 70 (oggi confermato dall’art. 65, 1° comma del d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, t.u. delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare), non può pertanto “automaticamente” trasmettersi anche alle Sezioni periferiche, proprio perché si tratta di enti che trovano riconosciuta, nelle norme di organizzazione, la propria autonoma soggettività giuridica.
Sotto altro profilo, il riconoscimento del carattere pubblico delle sezioni periferiche della L.N.I. non può certo radicarsi nelle previsioni (ad es., art. 30 dello Statuto approvato con d.m. 20 marzo 2003) che attribuiscono al livello nazionale poteri di commissariamento in ipotesi di impossibilità o difficoltà di funzionamento degli organi direttivi delle sezioni o di scioglimento, in ipotesi di inattività; con tutta evidenza, si tratta, infatti, di poteri che trovano radicamento nel rapporto di affiliazione all’ente e che si riscontrano spesso in altri settori dell’ordinamento in cui non è per nulla infrequente l’attribuzione ad un ente pubblico di poteri di vigilanza e controllo su enti privati (organizzati secondo il tradizionale modello dell’<> o secondo altri modelli più recenti), senza che, per questo, gli enti vigilati debbano essere automaticamente considerati come pubblici.
In definitiva, pertanto, gli atti posti in essere dalla Sezione di Gallipoli della Lega Navale Italiana non possono essere considerati pubblici in alcun modo; le relative contestazioni devono pertanto essere riportate alla giurisdizione del Giudice naturale dell’associazionismo privato e, quindi, all’Autorità Giudiziaria Ordinaria.
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo nei confronti dell’A.G.O.; la sostanziale novità delle questioni trattate permette di procedere alla compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo nei confronti dell’A.G.O., come da motivazione.
Compensa le spese di giudizio tra le parti.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 23 marzo 2011 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Cavallari, Presidente
Luigi Viola, Consigliere, Estensore
Massimo Santini, Referendario
L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 27/04/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
SENTENZA N. 749/2011
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1907 del 2008, proposto da:
Moretti Mauro, rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Gualtiero Marra, con domicilio eletto presso Roberto Gualtiero Marra in Lecce, piazza Mazzini 72;
Moretti Mauro, rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Gualtiero Marra, con domicilio eletto presso Roberto Gualtiero Marra in Lecce, piazza Mazzini 72;
contro
Lega Navale Italiana Sezione di Gallipoli, rappresentata e difesa dall'avv. Pantaleo Ernesto Bacile, con domicilio eletto presso Pantaleo Ernesto Bacile in Lecce, via B. Martello, 19;
Lega Navale Italiana, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliata in Lecce, via F. Rubichi 23;
Lega Navale Italiana, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliata in Lecce, via F. Rubichi 23;
nei confronti di
Zecca Luciano, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
della determinazione del Consiglio Direttivo della Lega Navale Italiana - Sezione di Gallipoli assunta nella seduta del 16.07.2008, con la quale è stata disposta la sospensione sine die dell'assegnazione di posto barca di categoria B, già operata con il verbale del Consiglio Direttivo del 21.05.2008; nonché del verbale del 20.11.2008, non conosciuto, con il quale il Consiglio Direttivo ha rigettato il ricorso amministrativo del 27.10.2008 avanzato dal socio Moretti e di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Lega Navale Italiana Sezione di Gallipoli e di Lega Navale Italiana;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 marzo 2011 il dott. Luigi Viola e uditi altresì, l’Avv. Marra per il ricorrente, l’Avv. dello Stato Pedone per la Lega Navale Italiana e l’Avv. Bacile per la Lega Navale Italiana, Sezione di Gallipoli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con nota 26 febbraio n. 84, la Lega Navale Italiana, Sez. di Gallipoli comunicava ai propri associati (e quindi anche al ricorrente) la disponibilità di alcuni posti-barca da assegnare ed in particolare, di uno di categoria B; il ricorrente presentava domanda nel termine previsto dalla citata nota e risultava assegnatario del posto barca (determinazione 21 maggio 2008 del Consiglio direttivo), in ragione anche della ritenuta tardività dell’analoga richiesta presentata dal socio Luciano Zecca.
Con determinazione 16 luglio 2008, il Consiglio direttivo della Lega Navale Italiana, Sez. di Gallipoli decideva però, in sostanziale accoglimento del ricorso proposto dal già citato socio Luciano Zecca, di <>; avverso la decisione, era proposto ricorso da parte del Moretti che veniva rigettato con la deliberazione 20 novembre 2008 del Consiglio Direttivo.
Gli atti meglio specificati in epigrafe erano impugnati dal ricorrente per violazione di legge, violazione dei principi che regolano le procedure concorsuali, ingiustizia manifesta, contraddittorietà, illogicità, assoluta carenza istruttoria e di motivazione.
Si costituivano in giudizio la Lega Navale Italiana e la Lega Navale Italiana, Sez. di Gallipoli, controdeducendo sul merito del ricorso e formulando eccezioni preliminari di inammissibilità per difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo e di irricevibilità per tardività del ricorso.
Alla camera di consiglio del 24 febbraio 2010, la Sezione rigettava, con l’ordinanza n. 134/2010, l’istanza di tutela cautelare proposta dal ricorrente, così motivando: <>.
All'udienza del 23 marzo 2011 il ricorso passava quindi in decisione.
DIRITTO
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo nei confronti dell’A.G.O.
L’art. 24, 2° e 3° comma dello Statuto della Lega Navale Italiana approvato con d.m. 20 marzo 2003 del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, prevede un sostanziale rinvio, per quello che riguarda l’organizzazione delle strutture periferiche dell’ente, al Regolamento allegato alla Statuto; a sua volta, l’art. 24, 4° comma del Regolamento allo Statuto della L.N.I. prevede una disposizione dal seguente tenore: le strutture periferiche dell’ente <>.
La qualificazione in termini di associazioni non riconosciute delle sezioni periferiche della L.N.I. è poi stata sostanzialmente recepita dai commi primo e secondo dell’art. 4 del successivo d.P.R. 12 novembre 2009, n. 205 (regolamento di riordino della Lega navale italiana, entrato in vigore successivamente agli atti impugnati e poi abrogato dall’art. 2269, 1° comma n. 391 del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, nuovo Codice dell’ordinamento militare; le disposizioni in questione sono però state riproposte dall’art. 68 del d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, t.u. delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare), che hanno confermato l’autonoma soggettività, sotto il profilo organizzativo e patrimoniale, delle sezioni e delegazioni periferiche (che hanno un proprio patrimonio e godono di autonomia amministrativa e gestionale entro i limiti delle proprie disponibilità finanziarie) e la necessità di operare un riferimento ai <>, ai fini della risoluzione delle problematiche di struttura delle sezioni periferiche.
Dall’esame della normativa in materia di organizzazione delle sezioni periferiche della L.N.I. prevista dall’art. 24, 4° comma del Regolamento allo Statuto (applicabile alla fattispecie che ci occupa ratione temporis) emerge pertanto, con immediata evidenza come:
1) da un lato, la Sezioni periferiche siano caratterizzate da autonoma soggettività sotto il profilo organizzativo e patrimoniale rispetto alla Lega Navale Italiana e si ricolleghino alla stessa attraverso un sistema di riconoscimento/affiliazione (preceduto da apposita istruttoria, instaurata su istanza di un gruppo promotore di soci o cittadini e non degli organi centrali della Lega: art. 24, 1° comma del Regolamento) che non è per nulla nuovo nel nostro ordinamento (è ampiamente utilizzato, ad esempio, nell’organizzazione sportiva);
2) dall’altro, le Sezioni periferiche siano organizzate secondo modelli privatistici che partono dal minimum costituito dall’associazione non riconosciuta di cui all’art. 36 del codice civile, per arrivare al possibile riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato attraverso il passaggio attraverso l’ordinario iter autorizzativo (e che non avrebbe ovviamente senso, ove si trattasse di enti pubblici partecipanti della stessa natura e soggettività dell’ente pubblico nazionale).
Contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente, il riconoscimento della natura di ente di diritto pubblico non economico della Lega Navale Italiana operato dalla parte IV della Tabella allegata alla l. 20 marzo 1975, n. 70 (oggi confermato dall’art. 65, 1° comma del d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, t.u. delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare) non può pertanto “automaticamente” trasmettersi anche alle Sezioni periferiche, proprio perché si tratta di enti che trovano riconosciuta, nelle norme di organizzazione, la propria autonoma soggettività giuridica.
Sotto altro profilo, il riconoscimento del carattere pubblico delle sezioni periferiche della L.N.I. non può certo radicarsi nelle previsioni (ad es., art. 30 dello Statuto approvato con d.m. 20 marzo 2003) che attribuiscono al livello nazionale poteri di commissariamento in ipotesi di impossibilità o difficoltà di funzionamento degli organi direttivi delle sezioni o di scioglimento, in ipotesi di inattività; con tutta evidenza, si tratta, infatti, di poteri che trovano radicamento nel rapporto di affiliazione all’ente e che si riscontrano spesso in altri settori dell’ordinamento in cui non è per nulla infrequente l’attribuzione ad un ente pubblico di poteri di vigilanza e controllo su enti privati (organizzati secondo il tradizionale modello dell’<> o secondo altri modelli più recenti), senza che, per questo, gli enti vigilati debbano essere automaticamente considerati come pubblici.
In definitiva, pertanto, gli atti posti in essere dalla Sezione di Gallipoli della Lega Navale Italiana non possono essere considerati pubblici in alcun modo; le relative contestazioni devono pertanto essere riportate alla giurisdizione del Giudice naturale dell’associazionismo privato e, quindi, all’Autorità Giudiziaria Ordinaria.
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo nei confronti dell’A.G.O.; la sostanziale novità delle questioni trattate permette di procedere alla compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo nei confronti dell’A.G.O., come da motivazione.
Compensa le spese di giudizio tra le parti.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 23 marzo 2011 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Cavallari, Presidente
Luigi Viola, Consigliere, Estensore
Massimo Santini, Referendario
L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 27/04/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)